Statuto della Federazione della Caccia - Regione Sardegna

  • Art. 1 Denominazione, personalità giuridica, sede

    La Federcaccia della Regione Sardegna, di seguito Federcaccia Sardegna, è associazione democratica ed apartitica, è costituita dalle Sezioni comunali e provinciali dei federcacciatori e dai soci a queste iscritti, sostiene i loro interessi e quelli della categoria dei cacciatori, tutela l'attività venatoria. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 N.361 ed ha sede presso una delle Sezioni Provinciali della Federcaccia Sardegna. Federcaccia Sardegna è associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia in una con le altre Federazioni regionali.

  • Art. 2 Fini istituzionali

    2.1 Federcaccia Sardegna opera per affermare una moderna cultura della conservazione e dell'uso razionale delle risorse naturali, promuove il ruolo della caccia e dei cacciatori quali componenti essenziali dello sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema e dell'economia rurale attuando le azioni necessarie di carattere politico, promozionale, gestionale, informativo, formativo e ricercando collaborazioni e convergenze con associazioni, enti, gruppi, ed organizzazioni di ogni tipo con i quali si verificano comunanza d'intenti e programmi.
    2.2 Federcaccia Sardegna propugna la collaborazione con le organizzazioni degli agricoltori, la crescita delle forme possibili d'unità nell'ambito dell'associazionismo venatorio, la realizzazione di convergenze politiche, culturali ed operative con le espressioni più moderne del mondo ambientalista.
    2.3 Federcaccia Sardegna agisce per lo sviluppo ad ogni livello del metodo della concertazione fra tutti i soggetti interessati alla programmazione ed alla gestione del territorio e delle sue risorse, secondo i rispettivi compiti e funzioni.
    2.4 Federcaccia Sardegna rappresenta e sostiene le politiche, le scelte ed i programmi deliberati dai propri organi davanti alle istanze istituzionali e politiche regionali, conducendo tutte le azioni ed iniziative utili a far sì che leggi, regolamenti, in genere i provvedimenti della pubblica amministrazione corrispondano positivamente agli obiettivi richiamati nel presente articolo ed agli interessi della caccia.
    2.5 In questo contesto Federcaccia Sardegna assume come proprie le finalità di cui all'art.2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia, concorrendo al loro perseguimento in via generale ed operando in particolare per la loro realizzazione sul territorio regionale. Per tale ragione i soci di Federcaccia Sardegna osservano, oltre al presente Statuto, le norme dello Statuto Nazionale ed i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali in quanto competenti.
    2.6 Federcaccia Sardegna non ha scopi di lucro.
    2.7 Federcaccia Sardegna provvede all'organizzazione dei Federcacciatori ed alla salvaguardia dei loro interessi, coordina anche a tali fini le iniziative delle Sezioni Provinciali per conseguire la massima armonizzazione nell'esercizio della caccia e nella gestione faunistica, venatoria ed ambientale in ambito regionale e nei rapporti con le altre regioni.
    2.8 Per l'espletamento dei propri compiti Federcaccia Sardegna può assumere partecipazioni in società o creare organismi d'attuazione, purché gli scopi di questi siano strumentali alle proprie finalità istituzionali.

  • Art. 3 Organizzazione

    3.1 Sono organi di Federcaccia Sardegna: - L'Assemblea Regionale - Il Presidente - Il Consiglio Regionale - Il Consiglio di Presidenza
    3.2 Sono organi di giustizia e controllo:- Il Collegio dei Probiviri- Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Giudice Sportivo
    3.3 Sono organi territoriali:- Le Sezioni Provinciali- Le Sezioni Comunali

  • Art. 4 Assemblea Regionale

    4.1 L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati designati nelle Assemblee delle sezioni provinciali in numero proporzionale agli iscritti, secondo i criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione.
    4.2 L'Assemblea Regionale è convocata:a) In via ordinaria ogni CINQUE anni, con preavviso di almeno TRENTA giorni, entro il 31 MARZO. L'assemblea elettorale è convocata entro e non oltre il 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO LA SCADENZA DELLE CARICHE b) In via straordinaria, con preavviso DI 15 GIORNI, quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali
    4.3 L'Assemblea Regionale è sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo ed almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto al momento della votazione. Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione della metà più uno dei presenti.
    4.4 L'Assemblea elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea
    4.5 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Presidenza nella riunione che decide la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.
    4.6 L'Assemblea Regionale provvede: a) all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Regionale b) all'elezione del Collegio dei Probiviri c) all'elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti d) alla definizione degli indirizzi politico-programmatici con l'approvazione della relazione programmatica e) alle modifiche dello Statuto, in seduta straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
    4.7 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto
    4.8 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega
    4.9 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia, i componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti delle Associazioni settoriali regionali.

  • Art. 5 Presidente Federcaccia Sardegna

    5.1 Il Presidente deve essere un cittadino-cacciatore avente residenza in Sardegna e dura in carica per CINQUE anni
    5.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale di Federcaccia Sardegna e ne firma gli atti 5.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Consiglio di Presidenza
    5.4 Dà attuazione, con la collaborazione dei Vicepresidenti e del Segretario regionale che costituiscono con il Presidente l'Ufficio di Presidenza, ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile del perseguimento dei fini statutari
    5.5 Può adottare deliberazioni d'urgenza in particolare per atti dovuti o adempimenti indifferibili. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica degli organi collegiali competenti nella prima riunione utile
    5.6 In caso di dimissioni - delle quali prende atto il Consiglio Regionale - il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca l'assemblea entro sessanta giorni. Le elezioni debbono svolgersi entro trenta giorni successivi.
    5.7 In caso d'impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al precedente comma.
    5.8 L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione Provinciale.

  • Art. 6 Vicepresidenti di Federcaccia Sardegna

    6.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Regionale
    6.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente, coadiuvandolo nell'attuazione dei deliberati degli organi collegiali
    6.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso d'impedimento o assenza.

  • Art. 7 Consiglio Regionale

    7.1 Il Consiglio Regionale è l'organo cui è demandata la definizione della politica, delle scelte e dei programmi di Federcaccia Sardegna, sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea Regionale con la relazione programmatica
    7.2 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e da un numero di Consiglieri stabilito nel regolamento d'attuazione. I Consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica i CINQUE anni corrispondenti, mentre gli altri sono nominati ratione offici. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia ed i Presidenti delle Associazioni settoriali regionali.
    7.3 Il Consiglio Regionale è convocato dal presidente almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.
    7.4 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il voto non è delegabile. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
    7.5 D'ogni riunione il Segretario, o suo delegato, redige verbale sottoscritto anche dal Presidente
    7.6 Il Consiglio Regionale provvede a) all'elezione del Presidente Regionale b) all'elezione dei Vice Presidenti fra i propri componenti; c) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi d) all'approvazione del regolamento d'attuazione, comprendente le disposizioni per l'elezione degli organi dirigenti regionali, provinciali e delle sezioni e/o sottosezioni comunali. Il regolamento garantisce la rappresentanza nei Consigli delle Sezioni provinciali e comunali di candidati di eventuali liste di minoranza che riportino il voto di almeno il venti per cento dei votanti e) all'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità f) all'attribuzione di specifiche deleghe al Consiglio di Presidenza g) all'approvazione, unitamente al bilancio preventivo, della relazione sul programma e gli obiettivi da conseguireh) all'elezione nel suo seno del Segretario Regionale i) alla gestione dei beni immobili appartenenti alla Federcaccia Sardegna
    7.7 Qualora gli organi di una Sezione Provinciale o Comunale vengano a trovarsi per qualsiasi causa nell'impossibilità di deliberare, ovvero abbiamo compiuto gravi o reiterate violazione delle norme statutarie o regolamenti o irregolarità amministrative. Il Consiglio Regionale procede allo scioglimento degli stessi e nomina un Commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria ed indice, nel termine di trenta giorni, nuove elezioni
    7.8 I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica
    7.9 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano per qualsiasi motivo dalla carica, si provvede con cooptazioni nella prima riunione utile, su designazione della Sezione Provinciale di appartenenza.
    7.10 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale convoca l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entri i trenta giorni successivi.
    7.11 Per tutti gli atti del Consiglio regionale sono responsabili anche solidamente coloro che li hanno posti in essere

  • Art. 8 Consiglio di Presidenza

    8.1 Il Consiglio di Presidenza è stato composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario Regionale che espleta anche le funzioni di tesoriere, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali
    8.2 Il Consiglio di Presidenza delibera su tutte le materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

  • Art. 9 Collegio dei Probiviri Regionale

    9.1 Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica per CINQUE ANNI, elegge nel proprio ambito il Presidente, con votazione segreta
    9.2 Il Collegio ha sede nella stessa sede del Consiglio Regionale
    9.3 Il Collegio decide sulle controversie insorte fra gli organi di Federcaccia Sardegna e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva. Decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi delle Sezioni provinciali di cui è stato investito
    9.4 Il Collegio giudica d'ufficio e, esclusivamente per i dirigenti federali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario regionale cura l'esecuzione delle decisioni

  • Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti regionale

    10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
    10.2 Il Collegio resta in carica per CINQUE ANNI e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale
    10.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti
    10.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale
    10.5 I Revisori sono invitati alle riunioni degli organi deliberanti

  • Art. 11 Patrimonio e bilancio

    11.1 Il patrimonio di Federcaccia Sardegna è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari
    11.2 I beni costituenti tale patrimonio possono essere ceduti anche in uso gratuito o comodato alle sezioni provinciali e comunali
    11.3 Le entrate finanziarie di Federcaccia Sardegna sono costituite dalla quota della tessera federale, da donazioni e lasciti, da contributi. Sono inoltre costituite da contributi ed introiti per servizi prestati ai soci propri o di Associazioni collegate con intese e convenzioni, per la realizzazione di progetti o programmi connessi alle finalità statutarie, per la gestione di iniziative, strutture o quant'altro legato alle medesime finalità statutarie.
    11.4 La gestione finanziaria ed il bilancio di Federcaccia Sardegna sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale

  • Art. 12 Giudice sportivo

    12.1 Il Giudice sportivo e un supplente sono nominati dal Consiglio Regionale
    12.2 Il Giudice sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio
    12.3 Avverso le decisioni del Giudice sportivo è ammesso ricorso alla Commissione federale d'appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.

  • Art. 13 Sezioni Provinciali

    13.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede, di norma, nel capoluogo di ogni provincia
    13.2 In province ove particolari condizioni lo richiedano, il Consiglio regionale può deliberare la costituzione di Sezioni provinciali aggiunte, con organi e funzioni di Sezione Provinciale.
    13.3 Le Sezioni provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Sardegna
    13.4 Le Sezioni provinciali promuovono, coordinano e controllano l'attività delle sezioni e/o sottosezioni comunali

  • Art. 14 Organi delle Sezioni Provinciali

    14.1 Sono organi delle Sezioni Provinciali:- L'Assembla - Il Presidente - Consiglio Direttivo - La Giunta Esecutiva - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Probiviri
    14.2 Sono organi periferici delle Sezioni provinciali le Sezioni e/o Sottosezioni comunali

  • Art. 15 Assemblea Provinciale

    15.1 L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti delle Sezioni Comunali Presidenti possono, in caso d'impedimento, delegare per iscritto un componente del consiglio direttivo della sezione comunale.
    15.2 L'Assemblea elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea
    15.3 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente regionale, i Consiglieri nazionali, i Consiglieri Regionali, i Consiglieri provinciali, i Revisori dei conti, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.
    15.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 28 FEBBRAIO
    15.5 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e quando venga richiesto con motivata istanza sottoscritta da presidenti sezione comunale che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della provincia
    15.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza di presidenti che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
    15.7 Le deliberazioni sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti in Assemblea.
    15.8 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con modalità che garantiscano certezza dell'informazione di tutti gli aventi titolo.
    15.9 L'Assemblea provinciale provvede: a) all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo b) all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri c) all'elezione dei rappresentanti in Consiglio Regionale d) alla approvazione della relazione del Consiglio direttivo, da trasmettere al Consiglio Regionale
    15.10 L'Assemblea delibera inoltre sugli argomenti inseriti dal Consiglio nell'ordine del giorno e su quelli sopravvenuti, ove proposti da Presidenti comunali o loro delegati che rappresentino almeno un quinto degli iscritti.
    15.11 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
    15.12 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio Direttivo nella riunione che decide la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

  • Art. 16 Presidenti delle Sezioni Provinciali

    16.1 Il Presidente deve essere un cittadino cacciatore avente la residenza nella Provincia e dura in carica per CINQUE anni
    16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e ne firma gli atti
    16.3 Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
    16.4 Dà attuazione, con la collaborazione dei Vicepresidenti e del Segretario e con la Giunta Esecutiva, ai deliberati degli organi collegiali
    16.5 Il Presidente è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento della Sezione
    16.6 In caso di dimissioni - delle quali prende atto il Consiglio Direttivo - il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. In tale circostanza il Presidente convoca l'Assemblea entro trenta giorni. Le elezioni debbono svolgersi entro e non oltre i trenta giorni successivi.
    16.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario, che provvede agli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al precedente comma
    16.8 L'incarico di Presidente Provinciale è incompatibile con l'incarico di Presidente di Sezione o Sottosezione comunale.

  • Art. 17 Vicepresidenti delle Sezioni Provinciali

    17.1 I Vicepresidenti sono eletti in numero stabilito dal Consiglio Direttivo
    17.2 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti
    17.3 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza

  • Art. 18 Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

    18.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce la Sezione Provinciale. Esso decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione.
    18.2 Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per i CINQUE anni, è composto: dal Presidente provinciale, dai Vicepresidenti provinciali, da almeno nove membri eletti dall'Assemblea. Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.
    18.3 Il Consiglio Direttivo:

    1. elegge nel proprio ambito il Presidente ed i Vice Presidenti Provinciali
    2. elegge nel proprio ambito il Segretario provinciale, il quale espleta anche funzioni di tesoriere e redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente
    3. elegge i componenti della Giunta, previa decisione sul loro numero che non può essere inferiore a due
    4. designa i rappresentanti della Sezione negli organismi di interesse provinciale e negli ATC
    5. approva i bilanci preventivi e consuntivi della Sezione predisposti dalla Giunta
    6. predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi da portare all'approvazione dell'Assemblea. La relazione comprende l'illustrazione dell'andamento della gestione finanziaria, sulla base dei bilanci
    7. nomina la Commissione elettorale (i cui membri non hanno diritto di voto)
    8. decide la costituzione di nuove Sezioni comunali
    9. fissa modalità e criteri per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività delle Sezioni comunali, anche stabilendo servizi comprensoriali che corrispondano o meno al territorio degli ATC
    10. nomina i Commissari straordinari per i casi previsti al successivo articolo 36

    18.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi. Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione previa presentazione dell'ordine del giorno
    18.5 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica.
    18.6 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile
    18.7 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni, nominando la commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi
    18.8 Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
  • Art. 19 Giunta Esecutiva Provinciale

    19.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito.
    19.2 La Giunta Esecutiva svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo. Può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva

  • Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali

    20.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale
    20.2 I Revisori partecipano alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto
    20.3 Il Collegio resta in carica per CINQUE ANNI e non decade qualora per qualsiasi motivo decada il Consiglio direttivo

  • Art. 21 Collegio dei Probiviri provinciale

    21.1 Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone residenti nella Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano d'età.
    21.2 Il Collegio giudica in via definitiva sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei Probiviri comunali e decide inappellabilmente sulle controversie tra i soci della Sezione
    21.3 Il Collegio giudica in prima istanza sulle controversie fra Sezioni comunali, fra queste e la Sezione provinciale e su quelle fra i dirigenti della Sezione provinciale o fra loro e soci
    21.4 Il Collegio giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
    21.5 Il Collegio giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali

  • Art. 22 Patrimonio e bilanci

    22.1 Il patrimonio delle Sezioni provinciali è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alla Sezione Provinciale non ha alcun diritto sul patrimonio della Sezione Provinciale stessa.
    22.2 La Sezione provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo. La gestione finanziaria e di cassa ed i bilanci delle Sezioni provinciali si uniformano a quanto disciplinato dal regolamento di amministrazione e contabilità.
    22.3 I bilanci, sia preventivi che consuntivi, sono accompagnati da relazione sottoscritta dal Presidente sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
    22.4 Le Sezioni provinciali hanno autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 per le Associazioni venatorie.
    22.5 Delle stesse obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio ferme restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione
    22.6 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione sono responsabili anche solidamente coloro che li hanno posti in essere
    22.7 Nel caso in cui gli organi della Sezione provinciale deliberino il passaggio ad altra Associazione ogni bene e risorsa economico-patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà di Federcaccia Sardegna.
    22.8 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  • Art. 23 Attività agonistico - sportiva delle Sezioni Provinciali


    23.1 Le Sezioni provinciali possono svolgere ogni attività ed iniziativa agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali
    23.2 Le Sezioni provinciali possono, altresì, promuovere, regolamentare ed organizzare a tutti gli effetti competizioni sportive amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni
    23.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione
    23.4 Non è consentito a dirigenti e giudici federali di partecipare a campionati di altre associazioni venatorie

  • Art. 24 Sezioni Comunali

    24.1 Le Sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.
    24.2 Ove particolari situazioni lo richiedano il Consiglio Direttivo della Sezione provinciale può costituire più Sezioni comunali nello stesso Comune, stabilendo la denominazione
    24.3 I soci di due o più Comuni confinanti possono deliberare, in separate Assemblee, la costituzione di un'unica Sezioni comunale. La delibera diviene operante a seguito di ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione provinciale
    24.4 Le Sezioni comunali operano, sul loro territorio, per il raggiungimento dei fini associativi, svolgendo i compiti derivanti da leggi e regolamenti e dagli indirizzi e decisioni assunte dagli organi provinciali e regionali di Federcaccia Sardegna

  • Art. 25 Organi della Sezioni Comunali

    25.1 Sono organi delle Sezioni comunali: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni 100 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea), la Giunta esecutiva (nei casi ove deliberato dall'Assemblea)
    25.2 Tutte le cariche hanno durata per i CINQUE anni. La carica di membro del Collegio dei Probiviri o dei Revisori è incompatibile con qualunque altra carica sociale

  • Art. 26 Assemblee Comunali

    26.1 Le Assemblee comunali sono costituite dai soci delle Sezioni comunali
    26.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione comunale. Essa provvede:

    1. a decidere sulla costituzione o meno del Collegio dei Revisori nelle Sezioni con meno di 100 soci
    2. a decidere sulla costituzione o meno della Giunte esecutiva
    3. alla elezione dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori (ove previsto)
    4. a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale
    5. alla approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo
    6. a decidere su scioglimento, fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale
    7. a determinare il numero dei componenti del Consiglio direttivo

    26.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio entro il 31 GENNAIO. In via straordinaria l'Assemblea è convocata quando sia deciso dal Consiglio, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni, deve essere adeguatamente pubblicizzata e l'avviso rimane affisso nella sede sociale per tutto il periodo dalla convocazione allo svolgimento
    26.4 L'Assemblea, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno, è convocata in prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno un'ora. In prima convocazione è valida con la presenza di un terzo dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe.
  • Art. 27 Elezione alle cariche sociali

    27.1 Al momento dell'indizione delle elezioni il Consiglio nomina una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica dei poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, direzione e controllo delle operazioni di voto, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili nella circostanza in cui hanno svolto tale funzione
    27.2 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste contenenti un numero di candidati pari almeno alla metà dei seggi da attribuire. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti anche se in liste diverse. È ammessa la cancellazione di candidati e l'aggiunta di nuovi nominativi
    27.3 Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite agli iscritti dalla Commissione elettorale. Risulteranno in tal caso eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti
    27.4 Le liste, presentate da un numero di soci stabilito dal Consiglio, devono essere firmate dai presentatori con l'indicazione del numero della tessera federale in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno delle votazioni e sono affisse immediatamente in sede. Le liste stesse restano affisse nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni
    27.5 Le candidature al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche in Assemblea da almeno due soci
    27.6 Avverso le decisioni della Commissione elettorale è consentito reclamo presso la Sezione Provinciale di Federcaccia Sardegna. Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro tre giorni dallo svolgimento delle votazioni. La Sezione provinciale, sentita la Commissione elettorale ed i firmatari del reclamo, decide entro quindici giorni dal ricevimento.

  • Art. 28 Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

    28.1 Per essere eletti alle cariche sociali occorre:

    1. una anzianità associativa di almeno due anni o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione
    2. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia trascorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione
    3. non aver riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazione delle legge sulla caccia. La valutazione è rimessa al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri
    4. non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della FIdC e di associazioni affiliate che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni
    5. non essere iscritti anche ad altra associazione venatoria
    I requisiti devono essere dichiarati e sottoscritti in apposita autocertificazione predisposta dalla Federcaccia Sardegna. In caso di perdita di uno dei requisiti nel corso del ciclo elettivo, si decade dalla carica, previa verifica da parte del Collegio dei Probiviri.
  • Art. 29 Il Presidente

    29.1 IL Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, nonché la Giunta nei casi previsti29.2 Il Presidente, in ogni caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età29.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente29.4 L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente onorario, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni assembleari e consiliari

  • Art. 30 Il Consiglio Direttivo

    30.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art.27
    30.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per i CINQUE anni
    30.3 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri. Il Consiglio deve essere convocato, di norma, almeno sette giorni prima. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti. Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio dando comunicazione ai componenti dell'ordine del giorno
    30.4 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente
    30.5 In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. In mancanza, la prima Assemblea utile procede alla relativa elezione
    30.6 In caso di decadenza di un numero di consiglieri che rappresenti almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade ed il Presidente ed il Segretario tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Convoca altresì l'Assemblea elettiva da tenersi entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio.
    30.7 In caso di inerzia, la Sezione provinciale interviene ai sensi del successivo art.36

  • Art. 31 Compiti del Consiglio Direttivo

    31.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione
    31.2 Esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea ed in ottemperanza al presente Statuto, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini associativi
    31.3 Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie che il presente Statuto non riservi ad altri organi
    31.4 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario tesoriere
    31.5 Il Consiglio elegge altresì, nei casi in cui l'Assemblea lo preveda, i componenti della Giunta esecutiva.

  • Art. 32 Giunta Esecutiva

    32.1 La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai vicepresidenti, dal Segretario tesoriere e da altri membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito
    32.2 La Giunta esecutiva delibera su tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio direttivo

  • Art. 33 Segretario Tesoriere

    Il Segretario tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta, svolge le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo ed il consuntivo da deliberare nel Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

  • Art. 34 Collegio dei Probiviri delle Sezioni Comunali

    34.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, di qualsiasi controversia relativa alla attività associativa insorta fra i soci, nonché delle controversie fra i soci e gli organi della Sezione.
    34.2 Il Collegio esercita altresì le funzioni di giudice disciplinare nei confronti di soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità associativa, di violazione delle norme federali e del presente Statuto
    34.3 Il Collegio giudica senza formalità previa contestazione degli addebiti. Il socio cui sono concessi quindici giorni per la presentazione di giustificazioni dal momento della contestazione, ha facoltà di essere sentito personalmente facendosi anche assistere da persona di sua fiducia
    34.4 Il Collegio può applicare le seguenti sanzioni:

    1. censura
    2. deplorazione
    3. sospensione dall'attività della Sezione per un periodo non superiore ad una anno quando la mancanza addebitata sia di rilevante gravità o vi sia recidiva delle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b)
    4. esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione della Sezione stessa od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione

    34.5 I provvedimenti di cui alle precedenti lette c) e d) sono comunicati dalla Sezione alla Sezione provinciale
    34.6 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
    34.7 I provvedimenti del Collegio sono affissi nella sede sociale
    34.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
  • Art. 35 Collegio dei Revisori delle Sezioni Comunali

    35.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea
    35.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente
    35.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula la relazione sul bilancio preventivo e sul consuntivo.
    35.4 Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio, dove può delegare un altro membro del collegio.

  • Art. 36 Commissari Straordinari

    36.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, anche su istanza di soci, la Sezione Provinciale può, esperite le necessarie indagini, nominare un Commissario straordinario. Qualora la Sezione provinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione
    36.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva
    36.3 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Regionale decide entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso
    36.4 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina
    36.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

  • Art. 37 Scritture contabili

    La Sezione comunale conserva e cura:

    1. l'elenco dei soci della sezione
    2. la raccolta delle delibere e dei verbali degli organi collegiali
    3. la raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori
    4. libri e scritture contabili previsti dalla vigente normativa
  • Art. 38 Patrimonio ed entrate

    38.1 il patrimonio della Sezione è costituito:¬a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati deliberate dalla Sezione provinciale, da contributi e da altre entrate che provengano alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali¬b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze degli inventari e dei bilanci
    38.2 in caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio passa alla Sezione provinciale, per essere destinato ai fini istituzionali prioritariamente nell'ambito locale

  • Art. 39 Sottosezioni delle Sezioni comunali

    39.1 L'Assemblea, in presenza di particolari condizioni ed ai fini di meglio perseguire i fini statutari, su proposta del Consiglio o dei soci interessati può decidere la costituzione di Sottosezioni.
    39.2 Le Sottosezioni operano secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza della Sezione Comunale
    39.3 I soci delle Sottosezioni partecipano regolarmente, con diritto di voto attivo e passivo, alla Assemblea della Sezione Comunale.
    39.4 Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori della Sezione Comunale esercitano le funzioni di loro competenza anche nei confronti delle Sottosezioni
    39.5 Si applicano alle Sottosezioni in quanto compatibili tutte le norme dettate per il funzionamento delle Sezioni Comunali.

  • Art. 40 Norma Transitoria

    40.1 Nelle more dell'applicazione delle norme del presente Statuto valgono le norme dello Statuto Federale.
    40.2 I requisiti di cui all'art. 28 dello Statuto Regionale si intendono validi anche per l'elezione di tutte le cariche anche a livello provinciale e regionale di tutti i componenti i direttivi (consiglieri,revisori e probiviri)