Regolamento d'attuazione della Associazione

  • Art. 1 Assemblea Regionale

    1.1 L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali in rappresentanza dei primi 1000 iscritti e da un delegato per ogni ulteriore quota di 1000 iscritti. Il Presidente provinciale somma alla propria delega i resti. In ogni caso si procede all'arrotondamento a cento.
    1.2 Per le votazioni a scrutinio segreto sono predisposte e consegnate ad ogni delegato 10 schede, al Presidente provinciale una scheda aggiuntiva ogni cento iscritti rappresentanti dai resti assommati alla sua delega secondo quanto stabilito al comma 1
    1.3 La convocazione dell'assemblea regionale ordinaria elettiva ha luogo mediante avviso raccomandato r.r. da inviarsi alle sezioni provinciali almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea medesima.
    1.4 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posto all'ordine del giorno.
    1.5 Il Consiglio di Presidenza, all'atto della convocazione, nomina la Commissione elettorale che si costituisce, secondo le esigenze, prima dello svolgimento dell'Assemblea.
    1.6 I Componenti la Commissione elettorale non hanno diritto di voto
    1.7 La verifica dei poteri all'Assemblea è effettuata dalla Commissione elettorale
    1.8 Le candidature, preventivamente accettate per iscritto, devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata in prima convocazione e devono essere sottoscritte da presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20 per cento dei soci.
    1.9 Non è ammessa la candidatura in più di una lista
    1.10 Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni al collegio regionale dei probiviri che decide in tempo utile.
    1.11 La Commissione elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature prima della pubblicazione delle stesse nell'Albo dell'Associazione, tenuto conto dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento.
    1.12 Qualora si tratti di decisione della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea in sede di verifica poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere preannunciato con atto scritto e motivato prima della chiusura dell'Assemblea.

  • Art. 2 Consiglio Regionale

    2.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Presidenti Provinciali e da un consigliere ogni 2000 iscritti o frazione superiore a 1000, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale delle Sezioni Provinciali.
    2.2 La prima riunione del Consiglio regionale successiva alla sua elezione è convocata dal Presidente uscente dell'Assemblea entro 15 giorni dalle elezioni stesse, con qll'ordine del giorno l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario.
    2.3 L'elezione del Presidente, con candidature presentate in Consiglio, avviene a scrutinio segreto e si svolge prima e disgiuntamente dall'elezione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
    2.4 L'avviso di convocazione del Consiglio, di norma con almeno dieci giorni di anticipo, deve contenere il luogo, la data e l'ora, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
    2.5 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'accertamento della validità delle riunioni è operata all'inizio delle sedute e va verificata ogni qual volta sia richiesta da un Consigliere Regionale.
    2.6 Le votazioni si effettuano per voto palese, salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.
    2.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

  • Art. 3 Assemblea Provinciali ed elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

    3.1 L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Sezioni Comunali (che possono delegare in loro vece un Consigliere della Sezione) in rappresentanza del numero dei soci della Sezione Comunale
    3.2 L'elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali avviene su liste che debbono essere sottoscritte da Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20 per cento degli iscritti della Sezione Provinciale.
    3.3 Il Consiglio Direttivo nella riunione che decide la convocazione dell'Assemblea, fissa il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.
    3.4 Le liste debbono pervenire alla sede della Sezione Provinciale almeno 48 ore prima dell'Assemblea. La Commissione elettorale decide dell'ammissibilità delle candidature.
    3.5 Le liste debbono contenere un numero di candidati non superiore ai 5/6 e non inferiore ad 1/6 del numero massimo di cui al precedente comma 3.
    3.6 Le elezioni si svolgono su voto di lista. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggio numero di voti.
    3.7 Nel caso in cui siano stata presentate più liste, le liste che raggiungano almeno il 20 per cento dei voti eleggono in Consiglio Direttivo i primi candidati elencati nella lista fino alla concorrenza di 1/6 dei componenti del Consiglio Direttivo.
    3.8 Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, prima di procedere alle operazioni di voto possono essere presentate candidature aggiuntive in Assemblea. I Delegati potranno votare i candidati suddetti aggiungendo i loro nomi in calce alla lista. Risulteranno eletti fino alla concorrenza di 1/6 dei componenti del Consiglio Direttivo, i candidati aggiunti che avranno conseguito il maggior numero di voti.

  • Art. 4 Affiliazione

    4.1 Le sezioni e le sottosezioni comunali costituite al momento dell'entrata in vigore dello statuto regionale, sono affiliate di diritto ed i soci conservano lo status acquisito all'interno della FIDC provinciale competente per territorio a tutti gli effetti.
    4.2 Possono affiliarsi alla Federazione Provinciale, le Associazioni venatorie a carattere locale, che devono presentare alla Sezioni Provinciali competente per territorio apposita domanda.
    4.3 Il numero minimo dei soci dell'Associazione è determinato in 9 unità, restando ferma comunque la valutazione sulla consistenza numerica in relazione alla situazione locale.
    4.4 La domanda, sottoscritta dal Presidente, deve essere corredata dai seguenti documenti:

    1. Atto costitutivo dal quale risulti la sede sociale o l'eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
    2. Elenco nominativo dei componenti gli organi con indicazione dei relativi indirizzi e delle cariche sociali e con la sottoscrizione di dirigenti autorizzati ad assumere obbligazioni per conto dell'Associazione;
    3. Elenco nominativo dei soci con indicazione dei relativi indirizzi;
    4. Espressa dichiarazione sottoscritta dai soci che risultano nell'atto costitutivo recante l'incondizionata accettazione delle norme statutarie, regolamentari e dei deliberati della Federazione provinciale

    4.5 La domanda unitamente ai documenti allegati viene trasmessa alla Sezione Provinciale. Il Consiglio direttivo provinciale delibera sulla domanda, dando notizia della decisione al Consiglio Regionale, alla Sezione Comunale preesistente ed alla richiedente.
    4.6 Il Consiglio Direttivo provinciale deve valutare le effettive esigenze locali, la consistenza numerica in relazione a dette esigenze, la genesi della nuova associazione, la provenienza dei soci e gli effetti dell'eventuale affiliazione sulla preesistente organizzazione complessiva.
    4.7 Ove la domanda sia respinta l'Associazione può, nel termine dei giorni 15 dalla decisione, proporre ricorso motivato al collegio regionale dei probiviri che eventualmente può disporre la rinnovazione della procedura.
    4.8 L'affiliazione decorre dal giorno di accettazione della domanda.
    4.9 Nel caso di fusione tra sezioni comunali si applica la procedura del precedente articolo.

    4.10 Le associazioni cessano di appartenere alla FIDC per scioglimento volontario.

  • Art. 5 Disposizioni finali

    Per tutto quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, si applicano - se compatibili - le disposizioni e regolamenti della Federazione Italiana della Caccia.